Proposte per un Piano Marshall a fisco ridotto
L’emergenza coronavirus impone almeno due anni sabbatici: fisco e burocrazia non possono più essere la priorità. Le imprese indigene che sopravviveranno alla quarta recessione dal 2007 devono potersi dedicare – senza zavorra alcuna – agli aspetti produttivi e commerciali. Si parla da anni di semplificazione, ma nessun operatore l’ha mai percepita. È viceversa diffusa l’opinione che ogni provvedimento in tal senso si è sempre tradotto in nuovi adempimenti o complicazioni per gli operatori.
Dal decreto semplificazioni 2015 (D.Lgs 175/2014) ad oggi - tralasciando fatture elettroniche e corrispettivi telematici - abbiano contato (numero in difetto) più di 50 complicazioni a vasto impatto operativo (comunicato Confimi Industria del 6/9/2019, ndr) e dal 2020 dobbiamo aggiungere nuovi balzelli: plastic tax, sugar tax, stretta sulle compensazioni nonché, con effetto già dal 1° gennaio, le novità nella gestione delle ritenute dipendenti per appalti di opere e servizi, affidamenti o pattuizioni contrattuali comunque denominate relative a prestazioni a prevalente contenuto di manodopera (durf).
L’ultima manovra ha altresì delineato un quadro che appare molto complesso nei confronti di imprese e di partite Iva. È necessario ora più che mai in questa situazione di assoluta emergenza, che segue già una delicatissima fase di recessione economica, un cambio immediato di passo. Senza imprese in grado di lavorare e di stare sul mercato il Paese non va da nessuna parte.
Chiediamo pertanto di azzerare immediatamente l’entrata in vigore dei citati nuovi balzelli così come l’abrogazione immediata di reverse charge e di accantonare ipotesi di proroga dello split payment oltre la naturale scadenza del prossimo 30 giugno 2020.
Fra le misure in grado di agevolare l’equilibrio finanziario delle imprese va presa subito in considerazione anche l’introduzione del recupero immediato dell’Iva su fallimenti e sugli insoluti in genere. Da agevolare, altresì, la creazione di piattaforme a gestione o monitoraggio pubblico in grado di agevolare la compensazione multilaterale di debiti e crediti commerciali.
Al netto delle disposizioni contenute nei decreti d’urgenza già emanati, della necessità di disporre una proroga generalizzata dei versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza in questi giorni e nelle prossime settimane nonché della proroga generalizzata per l’approvazione dei bilanci in scadenza ad aprile, elenchiamo una prima serie di possibili misure in tal senso.
1) Stop (o quantomeno rinvio di 3 anni) della disciplina della plastic tax di cui ai commi 634-659 delle L. 160/2019 e della sugar tax di cui ai commi 661-676 della L.160, cit.
Vanno evitati rinvii all’ultimo minuto ossia in prossimità della decorrenza prevista rispettivamente per luglio ed ottobre 2020. Serve quindi un rinvio immediato per evitare inutili sprechi di energie (tempo e denaro) su un’imposta che sarebbe oltremodo sbagliato introdurre come unico paese al mondo.
2) Stop alla disciplina del DURF e alla nuova disciplina di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs 241/97 (introdotto dall’articolo 4 del D.L. 124/2019) per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso.
Questa norma va azzerata - a prescindere dal coronavirus - fermo restando che, ironia della sorte, le disposizioni attuative delineate a inizio febbraio dall’Agenzia delle Entrate (Provv. AdE 6/2/2020 e Circolare AdE 1/E del 13/2/2020) obbligano gli operatori a presentarsi fisicamente tutti i mesi (12 nuove scadenze) agli sportelli per chiedere questo certificato di regolarità fiscale; certificato – attualmente cartaceo - che è pure inutile in quanto facilmente falsificabile da virtuoso a non virtuoso. I fenomeni illeciti vanno contrastati con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti.
Il DURF l’Amministrazione finanziaria se lo può fare da sola; sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF); con la fattura elettronica conosce anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni. I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare al committente in merito ai dipendenti impiegati (nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc) violano altresì il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo – a di là delle forzature politiche – non vi possono essere dubbi.
3) Stop alla disciplina degli ISA di cui all’articolo 9-bis del DL. 50/2017, per l’anno 2020, e vanno ripensati gli effetti anche sulla disciplina delle società di comodo di cui all’articolo 30 del D.L. 724/97 ovvero delle società in perdita sistemica a sensi dell’art. 2 commi 36-decies e 36-undecies del D.L. 138/2011
Non v’è dubbio che le vicende di queste settimane rappresentano già per interi settori condizioni tali da configurare la non normalità del periodo d’imposta in questione; opportuno quindi mettere in quarantena lo strumento per l’intero anno introducendo elementi di semplificazione massiva in tal senso.
4) Rinvio delle disposizioni sugli obblighi di trasparenza su sovvenzioni, contributi e aiuti da fornire in nota integrativa al bilancio ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge124/2017, come modificato dall’art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019)
Mancano ancora chiarimenti sufficienti in materia e la disciplina non è prioritaria in questo momento.
5) Proroga di almeno un anno dei termini fissati al 30 giugno 2020 dal Provvedimento AdE 143217 del 20/12/2019 entro i quali i commercianti ed assimilati dovrebbero adeguare alle nuove specifiche tecniche i Registratori telematici (peraltro appena installati);
6) Proroga di almeno un anno dei termini fissati al 30 settembre 2020 dal Provvedimento AdE n. 99922 del 28/2/2020 entro i quali i contribuenti dovrebbero adeguare i propri software di fatturazione elettronica alle nuove specifiche tecniche
Si tratta, in entrambi i casi, di misure tecniche condivisibili ma non urgenti. L’obiettivo di tali provvedimenti è quello di eliminare alcune disfunzioni e imprecisioni legate alle attuali specifiche sia dei Registratori telematici che delle Fatture elettroniche. Le modifiche consentiranno all’Amministrazione finanziaria di acquisire dai contribuenti una base dati qualitativamente migliorata – dal lato delle operazioni attive - ai fini della loro messa a disposizione della bozza delle dichiarazioni precompilate (li.pe. e D.a.Iva) e dei registri Iva di cui all’articolo 4 del D.Lgs 127/2015. Gli operatori però non hanno alcuna urgenza a tal fine poiché sanno già che le precompilate saranno comunque totalmente inaffidabili. Come affermato al Telefisco 2020 dalla stessa Agenzia delle entrate, infatti, dal lato cessionario le fatture trasmesse dal fornitore saranno utilizzate tutte con Iva detraibile al 100% lasciando al contribuente il compito di modificare detta misura in quella corretta. Non c’è alcuna fretta quindi per gli operatori ad acquisire informazioni che non sono (né potranno mai essere) attendibili considerata la complessità dell’imposta (l’Iva) fatta di troppe particolarità e regimi speciali che l’Agenzia delle entrate non può essere in grado di precompilare. Gli unici ad avere fretta verso le precompilate sono solo i funzionari dell’Amministrazione finanziaria, probabilmente per rispondere più che altro alle ambiziose richieste di parte della politica che, non c’è dubbio, delle difficoltà di chi opera ci capisce ben poco.
7) Chiarire normativamente che sono meramente formali le tardive emissioni (trasmissioni) delle fatture che rispettano comunque i termini di versamento dell’imposta
L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97 (norma introdotta in attuazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente) dispone che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
L’Agenzia delle entrate, però, in più occasioni ha interpretato in modo restrittivo detta disposizione (da ultimo addirittura con il “Principio di diritto AdE n. 23 del 11/11/2019) con il paradosso che un contribuente sarebbe sanzionabile per omessa fatturazione (ancorché in misura fissa da € 250 a € 2.000) per aver trasmesso la fattura in ritardo anche di un solo giorno (16 del mese successivo anziché 15) pur avendo tempestivamente versato la relativa Iva il giorno 16.
8) Disciplina della crisi d’impresa di cui al D.Lgs 14/2019
Prorogare, quantomeno al 15 febbraio 2021, l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’articolo 378 del D.Lgs 14/2019 (codice della crisi d’impresa) in materia di estensione della responsabilità degli amministratori. In un periodo di incertezza generalizzata e di recessione, come quello in cui è entrato il sistema Paese anche a causa (ma non solo) del coronavirus, è semplicemente inopportuno privare di fatto l’imprenditore dalla limitazione di responsabilità tradizionalmente prevista per le s.r.l. estendendo le possibili azioni dei creditori anche sul patrimonio personale dell’amministratore stesso (socio o meno della società amministrata). Si ritiene pertanto opportuno quantomeno prorogare la decorrenza della norma in questione al 15 febbraio 2021 in analogia con quanto già previsto dall’articolo 11 del D.L. 9/2020 in materia di obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Per chi ha già nominato l’organo di controllo entro l’originario termine del 16/12/2019 valutare l’opportunità di riconoscere normativamente la possibilità di rinviare la decorrenza dell’obbligo alla relazione al bilancio, così come l’aumento dei parametri dimensionali attualmente previsti dall’articolo 2477 c.c.
9) Prime misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese che esportano
Introdurre il rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza richiesta di documentazione e garanzie fideiussorie, per chi emette fattura elettronica ai sensi dell’articolo 1 del d.Lgs 127/2015 verso controparti non residenti (ad esempio per esportazioni, cessioni intracomunitarie o lavorazioni) per l’importo figurativamente corrispondente all’Iva non dovuta su dette operazioni.
Il settore delle “esportazioni” a seguito del coronavirus, anche per l’effetto di improprie comunicazioni diffuse in queste settimane, dovrà lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto internazionale. E’ fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di misure a sostegno del “made in Italy” partendo dall’eliminazione di qualsiasi ostacolo interno alle imprese che “esportano”. In tal senso va quindi immediatamente riconosciuto il rimborso immediato dei crediti Iva che normalmente vengono accumulati da chi esporta.
10)Introduzione recupero immediato Iva su fallimenti e insoluti in genere nel B2B
Il sistema bancario non sarà in grado di far fronte alle problematiche innescate dalla nuova fase di recessione. Gli operatori, Confimi lo chiede da tempo, necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento oltre a maggiore equità nel rapporto fisco contribuente. E’ opportuno sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l’estensione dell’istituto delle note di variazione di cui all’articolo 26 del dPR n.633/72 limitatamente al B2B. Per la parte degli insoluti ordinari non serve copertura (perché il recupero del fornitore diventa debito del cessionario) e, a regime, la procedura agevolerà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti. L’intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all’attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). In fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i margini concessi dall’articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE) obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l’Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché: (i) agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori; (ii) consentirà all’Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l’Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest’Iva – a fine fallimento – diventa invece inesorabilmente perdita erariale).
11) Stop alle disposizioni attualmente previste in materia di reverse charge dall’articolo 17 comma 6 del dPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare) e stop ad eventuali nuove autorizzazioni comunitarie in deroga per prorogare la disciplina dello split payment di cui all’articolo 17-ter in scadenza il prossimo 30/6/2020
La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Va restituita quindi la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge. Analogo discorso in merito alla disciplina dello split payment su cui si impone in tutta evidenza il fatto che questo regime in deroga, autorizzato dal Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, dovrebbe cessare appunto il prossimo 30/6/2020. L’ipotesi della richiesta di una ulteriore proroga sarebbe contraddittoria e quantomeno imbarazzante anche agli occhi del Consiglio UE giacché, ricordiamolo bene, lo Stato italiano: (i) si sarebbe già formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell’estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica – sarebbe stata nel frattempo posta in atto un’adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica; (ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l’Italia ha altresì dichiarato che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l’esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.
12) Introdurre una piattaforma pubblica (o a monitoraggio pubblico) che consenta e proponga agli operatori che emettono fattura elettronica di compensare in modo multilaterale i propri debiti e crediti commerciali; in questo modo potrebbero essere ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario.
Si consideri questo esempio. ALFA è creditore di BETA per € 100; BETA e creditore di GAMMA per € 70; GAMMA è creditore di ALFA per € 50. Attraverso una compensazione multilaterale di € 50 ALFA rimane ceditore di BETA per € 50, BETA di GAMMA per € 20 e GAMMA per zero (ma vede ridotto il proprio debito verso BETA da € 70 a 20).
Dal decreto semplificazioni 2015 (D.Lgs 175/2014) ad oggi - tralasciando fatture elettroniche e corrispettivi telematici - abbiano contato (numero in difetto) più di 50 complicazioni a vasto impatto operativo (comunicato Confimi Industria del 6/9/2019, ndr) e dal 2020 dobbiamo aggiungere nuovi balzelli: plastic tax, sugar tax, stretta sulle compensazioni nonché, con effetto già dal 1° gennaio, le novità nella gestione delle ritenute dipendenti per appalti di opere e servizi, affidamenti o pattuizioni contrattuali comunque denominate relative a prestazioni a prevalente contenuto di manodopera (durf).
L’ultima manovra ha altresì delineato un quadro che appare molto complesso nei confronti di imprese e di partite Iva. È necessario ora più che mai in questa situazione di assoluta emergenza, che segue già una delicatissima fase di recessione economica, un cambio immediato di passo. Senza imprese in grado di lavorare e di stare sul mercato il Paese non va da nessuna parte.
Chiediamo pertanto di azzerare immediatamente l’entrata in vigore dei citati nuovi balzelli così come l’abrogazione immediata di reverse charge e di accantonare ipotesi di proroga dello split payment oltre la naturale scadenza del prossimo 30 giugno 2020.
Fra le misure in grado di agevolare l’equilibrio finanziario delle imprese va presa subito in considerazione anche l’introduzione del recupero immediato dell’Iva su fallimenti e sugli insoluti in genere. Da agevolare, altresì, la creazione di piattaforme a gestione o monitoraggio pubblico in grado di agevolare la compensazione multilaterale di debiti e crediti commerciali.
Al netto delle disposizioni contenute nei decreti d’urgenza già emanati, della necessità di disporre una proroga generalizzata dei versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza in questi giorni e nelle prossime settimane nonché della proroga generalizzata per l’approvazione dei bilanci in scadenza ad aprile, elenchiamo una prima serie di possibili misure in tal senso.
1) Stop (o quantomeno rinvio di 3 anni) della disciplina della plastic tax di cui ai commi 634-659 delle L. 160/2019 e della sugar tax di cui ai commi 661-676 della L.160, cit.
Vanno evitati rinvii all’ultimo minuto ossia in prossimità della decorrenza prevista rispettivamente per luglio ed ottobre 2020. Serve quindi un rinvio immediato per evitare inutili sprechi di energie (tempo e denaro) su un’imposta che sarebbe oltremodo sbagliato introdurre come unico paese al mondo.
2) Stop alla disciplina del DURF e alla nuova disciplina di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs 241/97 (introdotto dall’articolo 4 del D.L. 124/2019) per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso.
Questa norma va azzerata - a prescindere dal coronavirus - fermo restando che, ironia della sorte, le disposizioni attuative delineate a inizio febbraio dall’Agenzia delle Entrate (Provv. AdE 6/2/2020 e Circolare AdE 1/E del 13/2/2020) obbligano gli operatori a presentarsi fisicamente tutti i mesi (12 nuove scadenze) agli sportelli per chiedere questo certificato di regolarità fiscale; certificato – attualmente cartaceo - che è pure inutile in quanto facilmente falsificabile da virtuoso a non virtuoso. I fenomeni illeciti vanno contrastati con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti.
Il DURF l’Amministrazione finanziaria se lo può fare da sola; sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF); con la fattura elettronica conosce anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni. I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare al committente in merito ai dipendenti impiegati (nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc) violano altresì il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo – a di là delle forzature politiche – non vi possono essere dubbi.
3) Stop alla disciplina degli ISA di cui all’articolo 9-bis del DL. 50/2017, per l’anno 2020, e vanno ripensati gli effetti anche sulla disciplina delle società di comodo di cui all’articolo 30 del D.L. 724/97 ovvero delle società in perdita sistemica a sensi dell’art. 2 commi 36-decies e 36-undecies del D.L. 138/2011
Non v’è dubbio che le vicende di queste settimane rappresentano già per interi settori condizioni tali da configurare la non normalità del periodo d’imposta in questione; opportuno quindi mettere in quarantena lo strumento per l’intero anno introducendo elementi di semplificazione massiva in tal senso.
4) Rinvio delle disposizioni sugli obblighi di trasparenza su sovvenzioni, contributi e aiuti da fornire in nota integrativa al bilancio ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge124/2017, come modificato dall’art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019)
Mancano ancora chiarimenti sufficienti in materia e la disciplina non è prioritaria in questo momento.
5) Proroga di almeno un anno dei termini fissati al 30 giugno 2020 dal Provvedimento AdE 143217 del 20/12/2019 entro i quali i commercianti ed assimilati dovrebbero adeguare alle nuove specifiche tecniche i Registratori telematici (peraltro appena installati);
6) Proroga di almeno un anno dei termini fissati al 30 settembre 2020 dal Provvedimento AdE n. 99922 del 28/2/2020 entro i quali i contribuenti dovrebbero adeguare i propri software di fatturazione elettronica alle nuove specifiche tecniche
Si tratta, in entrambi i casi, di misure tecniche condivisibili ma non urgenti. L’obiettivo di tali provvedimenti è quello di eliminare alcune disfunzioni e imprecisioni legate alle attuali specifiche sia dei Registratori telematici che delle Fatture elettroniche. Le modifiche consentiranno all’Amministrazione finanziaria di acquisire dai contribuenti una base dati qualitativamente migliorata – dal lato delle operazioni attive - ai fini della loro messa a disposizione della bozza delle dichiarazioni precompilate (li.pe. e D.a.Iva) e dei registri Iva di cui all’articolo 4 del D.Lgs 127/2015. Gli operatori però non hanno alcuna urgenza a tal fine poiché sanno già che le precompilate saranno comunque totalmente inaffidabili. Come affermato al Telefisco 2020 dalla stessa Agenzia delle entrate, infatti, dal lato cessionario le fatture trasmesse dal fornitore saranno utilizzate tutte con Iva detraibile al 100% lasciando al contribuente il compito di modificare detta misura in quella corretta. Non c’è alcuna fretta quindi per gli operatori ad acquisire informazioni che non sono (né potranno mai essere) attendibili considerata la complessità dell’imposta (l’Iva) fatta di troppe particolarità e regimi speciali che l’Agenzia delle entrate non può essere in grado di precompilare. Gli unici ad avere fretta verso le precompilate sono solo i funzionari dell’Amministrazione finanziaria, probabilmente per rispondere più che altro alle ambiziose richieste di parte della politica che, non c’è dubbio, delle difficoltà di chi opera ci capisce ben poco.
7) Chiarire normativamente che sono meramente formali le tardive emissioni (trasmissioni) delle fatture che rispettano comunque i termini di versamento dell’imposta
L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97 (norma introdotta in attuazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente) dispone che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
L’Agenzia delle entrate, però, in più occasioni ha interpretato in modo restrittivo detta disposizione (da ultimo addirittura con il “Principio di diritto AdE n. 23 del 11/11/2019) con il paradosso che un contribuente sarebbe sanzionabile per omessa fatturazione (ancorché in misura fissa da € 250 a € 2.000) per aver trasmesso la fattura in ritardo anche di un solo giorno (16 del mese successivo anziché 15) pur avendo tempestivamente versato la relativa Iva il giorno 16.
8) Disciplina della crisi d’impresa di cui al D.Lgs 14/2019
Prorogare, quantomeno al 15 febbraio 2021, l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’articolo 378 del D.Lgs 14/2019 (codice della crisi d’impresa) in materia di estensione della responsabilità degli amministratori. In un periodo di incertezza generalizzata e di recessione, come quello in cui è entrato il sistema Paese anche a causa (ma non solo) del coronavirus, è semplicemente inopportuno privare di fatto l’imprenditore dalla limitazione di responsabilità tradizionalmente prevista per le s.r.l. estendendo le possibili azioni dei creditori anche sul patrimonio personale dell’amministratore stesso (socio o meno della società amministrata). Si ritiene pertanto opportuno quantomeno prorogare la decorrenza della norma in questione al 15 febbraio 2021 in analogia con quanto già previsto dall’articolo 11 del D.L. 9/2020 in materia di obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Per chi ha già nominato l’organo di controllo entro l’originario termine del 16/12/2019 valutare l’opportunità di riconoscere normativamente la possibilità di rinviare la decorrenza dell’obbligo alla relazione al bilancio, così come l’aumento dei parametri dimensionali attualmente previsti dall’articolo 2477 c.c.
9) Prime misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese che esportano
Introdurre il rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza richiesta di documentazione e garanzie fideiussorie, per chi emette fattura elettronica ai sensi dell’articolo 1 del d.Lgs 127/2015 verso controparti non residenti (ad esempio per esportazioni, cessioni intracomunitarie o lavorazioni) per l’importo figurativamente corrispondente all’Iva non dovuta su dette operazioni.
Il settore delle “esportazioni” a seguito del coronavirus, anche per l’effetto di improprie comunicazioni diffuse in queste settimane, dovrà lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto internazionale. E’ fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di misure a sostegno del “made in Italy” partendo dall’eliminazione di qualsiasi ostacolo interno alle imprese che “esportano”. In tal senso va quindi immediatamente riconosciuto il rimborso immediato dei crediti Iva che normalmente vengono accumulati da chi esporta.
10)Introduzione recupero immediato Iva su fallimenti e insoluti in genere nel B2B
Il sistema bancario non sarà in grado di far fronte alle problematiche innescate dalla nuova fase di recessione. Gli operatori, Confimi lo chiede da tempo, necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento oltre a maggiore equità nel rapporto fisco contribuente. E’ opportuno sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l’estensione dell’istituto delle note di variazione di cui all’articolo 26 del dPR n.633/72 limitatamente al B2B. Per la parte degli insoluti ordinari non serve copertura (perché il recupero del fornitore diventa debito del cessionario) e, a regime, la procedura agevolerà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti. L’intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all’attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). In fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i margini concessi dall’articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE) obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l’Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché: (i) agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori; (ii) consentirà all’Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l’Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest’Iva – a fine fallimento – diventa invece inesorabilmente perdita erariale).
11) Stop alle disposizioni attualmente previste in materia di reverse charge dall’articolo 17 comma 6 del dPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare) e stop ad eventuali nuove autorizzazioni comunitarie in deroga per prorogare la disciplina dello split payment di cui all’articolo 17-ter in scadenza il prossimo 30/6/2020
La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Va restituita quindi la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge. Analogo discorso in merito alla disciplina dello split payment su cui si impone in tutta evidenza il fatto che questo regime in deroga, autorizzato dal Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, dovrebbe cessare appunto il prossimo 30/6/2020. L’ipotesi della richiesta di una ulteriore proroga sarebbe contraddittoria e quantomeno imbarazzante anche agli occhi del Consiglio UE giacché, ricordiamolo bene, lo Stato italiano: (i) si sarebbe già formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell’estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica – sarebbe stata nel frattempo posta in atto un’adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica; (ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l’Italia ha altresì dichiarato che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l’esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.
12) Introdurre una piattaforma pubblica (o a monitoraggio pubblico) che consenta e proponga agli operatori che emettono fattura elettronica di compensare in modo multilaterale i propri debiti e crediti commerciali; in questo modo potrebbero essere ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario.
Si consideri questo esempio. ALFA è creditore di BETA per € 100; BETA e creditore di GAMMA per € 70; GAMMA è creditore di ALFA per € 50. Attraverso una compensazione multilaterale di € 50 ALFA rimane ceditore di BETA per € 50, BETA di GAMMA per € 20 e GAMMA per zero (ma vede ridotto il proprio debito verso BETA da € 70 a 20).